Legislatura 16º - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 157 del 24/02/2009

 

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

 

 

CASSON - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:

 

 

in data 25 settembre 2001, Enel Produzione ha presentato al Presidente della Provincia di Cosenza un progetto di riattivazione della sezione 2 della centrale del Mercure, situata nel territorio di Laino Borgo (Cosenza), all'interno del parco nazionale del Pollino, con utilizzo di rifiuti non pericolosi (biomasse), per una potenza elettrica dichiarata di 41 MW (35 MW netti), potenza che renderebbe quella del Mercure una tra le centrali a biomasse più grandi d'Italia;

 

la centrale del Mercure è certamente all'interno del parco nazionale del Pollino ed in un'area in cui insistono specie particolarmente protette anche da accordi e normative internazionali (si veda il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 102 del 5 maggio 1998, che, nelle premesse, rileva che: "detto impianto è ben all'interno del perimetro del parco e interessa un'area per la quale è stata segnalata la presenza della lontra, specie di interesse comunitario");

 

la presenza della centrale nell'area protetta del parco del Pollino permetterebbe inoltre, su di essa, solo interventi manutentivi (come previsto nelle premesse del richiamato decreto del Presidente della Repubblica in cui si rileva che "attualmente la centrale è comunque situata in zona 2 , il che rende possibili interventi di manutenzione ordinaria…);

 

tale centrale, costruita a metà degli anni '60, è ormai completamente inattiva da oltre 10 anni, essendo stata disattivata e dichiarata dismessa nel 1993 una delle due sezioni, e posta in stato di arresto l'altra, con completa cessazione di ogni attività, nel 1997;

 

la centrale è da considerarsi, pertanto, nuovo impianto (ai sensi del decreto legislativo n. 59 del 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2005, Supplemento ordinario n. 72, recante "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento") in quanto non in funzione alla data del 10 novembre 2000 e dunque necessitante, pregiudizialmente, di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e valutazione d'impatto ambientale (VIA);

 

contro il progetto Enel è sorta una fortissima opposizione che ha visto la partecipazione delle popolazioni locali, di Sindaci della valle del Mercure, nonché di comitati e associazioni locali e nazionali, uniti nella preoccupazione per l'impatto ambientale dell'opera, ma anche per la salute e per lo sviluppo occupazionale dell'intera area, a motivo delle negative ricadute di immagine e per i danni ambientali che l'entrata in funzione della centrale determinerebbe;

 

tale opposizione si è concretizzata in: mobilitazioni popolari; iniziative di informazione e denuncia, volte ad evidenziare le evidenti e gravi incongruenze contenute nel progetto presentato dall'Enel; opposizione legale basata sulle motivazioni giuridiche che impediscono l'attuazione del progetto; denuncia delle modalità con le quali l'Enel ha manutenuto il sito dove si trova la centrale;

 

per quest'ultimo aspetto la Procura della Repubblica di Castrovillari (Cosenza), competente per territorio, è più volte intervenuta con ripetuti provvedimenti di sequestro di aree ricadenti nel sito della centrale, dove sono stati rinvenuti rifiuti tossici e cancerogeni illegalmente smaltiti e alterazioni dei luoghi che hanno fatto ipotizzare addirittura il reato di disastro ambientale;

 

uno studio indipendente sulla centrale, commissionato da alcune amministrazioni locali e dall'ente Parco nazionale del Pollino, ha evidenziato gravi carenze del progetto, dal punto di vista sia tecnico che autorizzativo, nonché la pratica impossibilità di reperire in loco le circa 400.000 tonnellate per anno di biomasse necessarie ad alimentare la centrale. L'Enel stessa riconosce che il bacino di approvvigionamento sarebbe addirittura l'intera area dei Paesi che compongono l'Unione europea, con le relative ricadute negative che ciò comporta (enorme aumento della produzione di CO2 per i processi di reperimento e di trasporto delle biomasse, rischi di introduzione di fito-patogeni nel delicato ecosistema del Parco del Pollino, congestione viaria, eccetera);

 

sono presenti nell'area attività turistiche di fondamentale importanza per l'economia del territorio (rafting sul fiume Mercure-Lao, visite guidate nel parco del Pollino, produzioni alimentari tipiche locali) e vi si trovano numerose specie protette, tra cui la lontra (oggetto, tra l'altro, anche di un progetto di tutela del Ministero interessante le regioni meridionali e sottoscritto anche dall'ente Parco nazionale del Pollino), che avrebbero, dall'avvio della centrale, danni irreparabili;

 

 

anche la Comunità europea è stata interessata alla vicenda della centrale del Mercure, attraverso una petizione di cittadini ed una denuncia da parte di amministratori locali;

 

il 15 novembre 1993, e dunque successivamente all'entrata in funzione della centrale, è stato istituito il Parco nazionale del Pollino, a cavallo tra Calabria e Basilicata, nato per la tutela e la conservazione di un habitat prezioso e delicato, e che comprende il sito dove sorge la centrale ENEL del Mercure, che dunque venne e viene a trovarsi automaticamente soggetto ai vincoli che la creazione di un'area protetta comporta;

 

la qualità del territorio compreso nell'area del parco è di altissimo pregio e oggetto, anche di recente, di iniziative intraprese dagli attuali organismi direttivi del Parco, che hanno come scopo la conservazione e la tutela del territorio protetto, tra cui, ad esempio, il progetto-gemellaggio con il parco delle Dolomiti bellunesi, denominato "Fossil-free", in linea con l'adesione del parco del Pollino al comitato "Parchi per Kyoto", per la riduzione della produzione di gas determinanti effetto serra;

 

in seguito alla sentenza di condanna dell'Italia da parte della Corte di giustizia della Comunità europea, per "insufficiente classificazione di nuove ZPS" (20 marzo 2003; causa C-378/01), lo Stato italiano ha emanato il nuovo elenco delle zone di protezione speciale (ZPS), ai sensi della direttiva 79/409/CEE (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 170 del 24 luglio 2007);

 

tale ridefinizione sul territorio italiano ha comportato l'identificazione delle ZPS Pollino e Orsomarso (IT9310303) in Calabria, e Massiccio del monte Pollino e monte Alpi (IT9210275) in Basilicata, comprendenti e coincidenti con l'intero territorio del parco nazionale del Pollino;

 

la centrale del Mercure viene perciò a trovarsi all'interno di un'area doppiamente protetta, da norme nazionali e comunitarie, dove è possibile intervenire "solo per esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica, o per esigenze di primaria importanza per l'ambiente, oppure, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico" (articolo 6, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2003). In tutti gli altri casi (motivi di interesse privato o pubblico non rilevante), si esclude l'approvazione. Tutte caratteristiche che certamente la centrale del Mercure non ha;

 

l'iter autorizzativo riguardante la riattivazione della centrale del Mercure è caratterizzato da una anomala durata - il suo inizio risale addirittura al settembre 2001, prima che fatti e normative nel frattempo succedutesi modificassero sostanzialmente la natura giuridica dei luoghi- ed ha avuto un ulteriore sviluppo con la presentazione da parte dell'Enel, in data 27 giugno 2007, di una modifica di progetto, che già di per sé avrebbe richiesto un iter amministrativo ex novo;

 

lungi dall'intraprendere un nuovo iter autorizzativo, l'Enel ha continuato a collezionare una serie di autorizzazioni tra loro autonome, slegate e non coerenti, talora basate addirittura, a quanto consta all'interrogante, su evidenti errori o falsi, come ad esempio la valutazione di incidenza della Regione Basilicata in cui si afferma che la centrale si troverebbe in area limitrofa al Parco del Pollino (mentre è all'interno dello stesso) e che essa disterebbe circa 2 chilometri dal confine regionale, che è anche area compresa nella ZPS denominata Massiccio del monte Pollino e monte Alpi (IT9210275), mentre in realtà la distanza è assai minore e dunque ben maggiore l'impatto sul sito protetto, mentre non è fatto alcun cenno al fatto che l'area della centrale, oltre ad impattare la ZPS lucana, si trova nella ZPS calabrese denominata Pollino e Orsomarso (IT9310303);

 

il deliberato della Regione Basilicata relativamente alla valutazione di incidenza non è stato inoltre preceduto, come prevede la normativa, dal parere obbligatorio dell'ente Parco del Pollino, concretizzando in tal modo l'ennesima, e grave, irregolarità dell'iter autorizzativo;

 

anche nel parere della Regione Calabria alla valutazione di incidenza sono contenuti errori (si veda pagina 2, primo capoverso, in cui il sito di interesse comunitario "Valle del Fiume Lao" -SIC IT9310025- viene identificato con il codice relativo invece alla zona di protezione speciale denominata Pollino e Orsomarso -ZPS IT9310303), sottovalutazioni (il provvedimento non tiene conto della delibera della Giunta della Regione Calabria n. 607, del 27 giugno 2005, che istituisce la ZPS denominata Pollino e Orsomarso, ma si riferisce all'area identificandola come IBA 195 Pollino e Orsomarso, facendo semplicemente cenno all'iter, all'epoca in corso, presso il Ministero dell'Ambiente per la sua riclassificazione come ZPS) e opinabili valutazioni di merito, considerate le numerose e macroscopiche inadeguatezze della documentazione presentata dall'Enel (l'impossibilità del reperimento delle biomasse in loco; l'inquinamento determinato dalla riattivazione della centrale paragonato con quello dell'epoca del suo funzionamento, oltre dieci anni fa, e non con l'attuale situazione di totale inattività; studio dei venti effettuato incredibilmente per analogia, in una valle distante ben 10 km da quella del Mercure; studio della diffusione degli inquinanti e dell'impatto sull'ambiente e sulla salute delle popolazioni residenti del tutto insufficiente e talora autoreferenziale, eccetera);

 

è in corso una Conferenza dei servizi, indetta dalla Provincia di Cosenza su richiesta dell'Enel, per l'adeguamento dell'autorizzazione rilasciata con atto dirigenziale dell'amministrazione provinciale di Cosenza in data 2 settembre 2002, che è, anch'essa, viziata, fatta salva ogni altra considerazione, da insanabili carenze procedurali che ne determinano la nullità, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990 così come modificato dalla legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui le P.A. presenti possono assumere le determinazioni relative all'organizzazione, ove necessario a maggioranza dei presenti, fra le quali deve comparire necessariamente il termine per l'adozione della decisione conclusiva. Nella fissazione del termine si dovrà tener conto che i lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni (l'ultima riunione della Conferenza dei servizi, esplicitamente definita di natura decisoria nel verbale redatto dal Responsabile del Procedimento, è del 26 novembre 2007, quindi oltre un anno fa);

 

la richiesta della valutazione di incidenza da parte dell'Enel, prima alla Regione Calabria e poi alla Regione Basilicata, dimostra con ogni evidenza, proprio per l'implicita ammissione contenuta nella richiesta, il coinvolgimento, per altro palese anche ad un superficiale esame, delle due Regioni limitrofe, imponendo pertanto la VIA nazionale, in base all'articolo 71 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che stabilisce come: «In materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), sono di competenza dello Stato: le opere e gli impianti il cui impatto ambientale investe più regioni»;

 

appare perciò del tutto evidente che il complessivo iter autorizzativo del progetto dell'Enel è assolutamente inappropriato sia per intrinseci difetti dei singoli procedimenti, sia per la necessità di un procedimento unico il cui esito, tuttavia, non può che essere ostativo del progetto di riattivazione della centrale, stante l'attuale collocazione della stessa in un'area rigorosamente protetta in quanto compresa nel parco nazionale del Pollino e nella ZPS calabrese denominata Pollino e Orsomarso (IT9310303), contigua alla ZPS lucana Massiccio del monte Pollino e monte Alpi (IT9210275), nonché adiacente a siti di importanza comunitaria Valle del fiume Lao (IT9310025) che pure si trovano nella zona,

 

si chiede di sapere:

 

 

quali urgenti iniziative si intendano adottare a tutela della salute e dello sviluppo economico ed occupazionale delle popolazioni della valle del Mercure, nonché dell'ambiente e delle specie protette del parco del Pollino che avrebbero, dall'entrata in esercizio della Centrale del Mercure, gravissimo danno;

 

quali ulteriori e urgenti iniziative si intendano adottare per bloccare definitivamente il progetto dell'Enel di riattivazione della centrale del Mercure, anche per non incorrere in ulteriori provvedimenti sanzionatori da parte della Comunità europea e per impedire che si concretizzino gravi infrazioni alla normativa nazionale e a quella comunitaria, che sanciscono l'impossibilità che un'opera come quella della riattivazione della centrale del Mercure possa essere realizzata in un'area soggetta a doppio vincolo ambientale, determinato dalla sua insistenza all'interno, contemporaneamente, del parco nazionale del Pollino e della zona di protezione speciale Pollino e Orsomarso.

 

(3-00562)